Il  Governo  della Repubblica italiana, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri rapp.to e difeso dall'Avvocato generale
dello  Stato  e  presso  la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi
n. 12.
    Propone  impugnativa  per  illegittimita' costituzionale ai sensi
dell'art.  127  Cost.  contro  la  Regione  Puglia,  in  persona  del
presidente della giunta protempore; (della legge regionale n. 7/2002,
in data 21 maggio 2002, art. 38, comma 2.

                             M o t i v i

    L'art.  38,  comma 2, della legge regionale in epigrafe individua
la  specie  di  uccelli "cacciabili dalla terza domenica di settembre
all'ultimo giorno di febbraio".
    Tale legge e' illegittima per i seguenti motivi.
    L'art.  38,  secondo  comma,  sopra citato, prevedendo la proroga
dell'esercizio  della  caccia,  per  alcune  specie,  sino all'ultimo
giorno  di  febbraio,  si pone in contrasto con l'art. 18 della legge
n. 157   del   1992   (legge   quadro  sull'esercizio  dell'attivita'
venatoria)  adottata al fine di recepire la normativa comunitaria, in
materia.
    Tale   contrasto  si  sostanza  nella  violazione  del  principio
primario,   e  prevalente  desumibile  (come  affermato  dalla  Corte
costituzionale  con  sent.  n. 282/2002) dai contenuti della predetta
legge,  di  protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, la cui competenza risulta attribuita
in  via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione.
    Del   resto   avendo  riguardo  alla  consolidata  giurisprudenza
costituzionale  piu'  recente  (cfr.  da  ultimo, sentenza n. 169 del
1999),  che  ha  elaborato  il  concetto  giuridico di ambiente, esso
risulta comprensivo della tutela della fauna ed elemento determinante
della qualita' della vita.