Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri rapp.to e difeso dall'Avvocato generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Propone impugnativa per illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta protempore; (della legge regionale n. 7/2002, in data 21 maggio 2002, art. 38, comma 2. M o t i v i L'art. 38, comma 2, della legge regionale in epigrafe individua la specie di uccelli "cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio". Tale legge e' illegittima per i seguenti motivi. L'art. 38, secondo comma, sopra citato, prevedendo la proroga dell'esercizio della caccia, per alcune specie, sino all'ultimo giorno di febbraio, si pone in contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 (legge quadro sull'esercizio dell'attivita' venatoria) adottata al fine di recepire la normativa comunitaria, in materia. Tale contrasto si sostanza nella violazione del principio primario, e prevalente desumibile (come affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 282/2002) dai contenuti della predetta legge, di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Del resto avendo riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale piu' recente (cfr. da ultimo, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concetto giuridico di ambiente, esso risulta comprensivo della tutela della fauna ed elemento determinante della qualita' della vita.